icon-mediazioneMEDIAZIONE-CTU-ARBITRATO

ATTENZIONE! E’ POSSIBILE SCARICARE LA NUOVA MODULISTICA CLICCANDO SUI DOCUMENTI RIPORTATI DI SEGUITO:

R1 ADESIONE ALLA PROCEDURA DI MEDIAZIONER4 Richiesta parte proroga terminiR2 Adesione con chiamata di un terzo

D1 Domanda di mediazione

D2 Domanda di mediazione congiunta– D4 Opzione attivazione come volontaria per materie obbligatorie 

D all. A Ulteriori parti istanti per domanda di mediazione – D all. B Ulteriori parti chiamate per domanda di mediazione – D all. C Ulteriori parti  per domanda di mediazione congiunta

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R4 Richiesta parte proroga termini – R2 Adesione con chiamata di un terzo –

La mediazione è lo strumento alternativo alla giustizia ordinaria che si propone di prevenire il contenzioso e di accelerare la giustizia favorendo la risoluzione delle controversie ed il celere raggiungimento di un accordo amichevole ugualmente soddisfacente per tutte le parti coinvolte. Presso il nostro Collegio, sin dal settembre 2012, è stata istituita la Sezione distaccata dell’organismo di mediazione interprofessionale nazionale “Associazione Nazionale Geometri Consulenti tecnici, Arbitri e Mediatori GEO­C.A.M.” iscritto al n.922 del registro del Ministero della Giustizia degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2010.

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

L’organismo di mediazione è formato principalmente da colleghi geometri con specifiche competenze quali:

  • Divisioni Ereditarie;
  • Diritti reali quali diritti di usucapione;
  • Problematiche condominiali;
  • Locazione;
  • Patti di famiglia;
  • Ripristino confini;
  • Contratti di appalto;
  • Servitù di passaggio.

Responsabile della Sezione GEO­CAM – Ascoli Piceno: Geom. D’Annibale Carolina

Attualmente sono operanti presso la Sezione i seguenti mediatori:

  • Crescenzi Angelo
  • D’Annibale Carolina
  • Fiori Guerino
  • Santori Giacomo
  • Travaglini Gianfranco
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E MEDIAZIONE VOLONTARIA

Nel nostro ordinamento legislativo possono essere svolti due tipi di mediazione :
Obbligatoria e Volontaria.

La mediazione obbligatoria
Il tentativo di mediazione obbligatoria, istituito con il D.Lgs. 28/2010 da effettuarsi presso gli organismi di mediazione, costituisce condizione di procedibilità per la corretta instaurazione di un giudizio ordinario in diverse materie quali:

1. Condominio
2. Diritti Reali
3. Divisione
4. Successioni ereditarie
5. Patti di famiglia
6. Locazione
7. Comodato
8. Affitto di aziende
9. Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
10. Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa
11. Risarcimento del danno derivante da diffamazione con altro mezzo di pubblicità
12. Contratti assicurativi
13. Contratti bancari
14. Contratti finanziari

La mediazione volontaria
Anche al di fuori degli ambiti di applicazione obbligatoria, le parti possono avviare una procedura di mediazione su base volontaria e possono altresì inserire nei contratti o negli statuti di società una specifica clausola di mediazione per le liti che possano insorgere nei rapporti disciplinati dagli stessi. Nella mediazione volontaria può non essere obbligatoria l’assistenza di un legale o altro professionista. In alcuni casi, tuttavia, in considerazione della complessità della questione o per la tranquillità della parte in mediazione, potrebbe essere consigliabile la presenza e l’assistenza fornita da un legale o da altro consulente (ragioniere, commercialista, geometra, ingegnere…) di propria fiducia.

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

La mediazione rispetto alle procedure di giustizia ordinaria presenta molti vantaggi.

1. Rapidità – La procedura di mediazione ha una durata estremamente inferiore a quella di un ordinario processo civile o commerciale. Con il deposito dell’istanza, infatti, l’organismo ha 15 giorni di tempo per fissare il primo incontro di mediazione. La procedura deve obbligatoriamente concludersi nel termine  massimo di 3 mesi dal deposito dell’istanza termine che potrà , comunque, essere  sempre modificato su richiesta delle parti.

2. Semplicità – Per avviare un procedimento di mediazione è sufficiente trasmettere all’organismo di mediazione apposita istanza con l’indicazione dei propri dati e quelli della/e controparte/i oltre che una breve sintesi dell’oggetto della controversia.

3. Economicità – L’avvio o l’adesione ad una procedura di mediazione presenta costi evidentemente inferiori a quelli di un ordinario giudizio civile o commerciale, spesso non conoscibili prima della conclusione del procedimento. Al contrario, i costi per la mediazione sono già conoscibili prima dell’avvio della procedura, senza spese ulteriori o inaspettate, secondo il tariffario definito dall’Organismo di mediazione sulla base delle tabelle ministeriali, cui aggiungere le spese di avvio del procedimento (pari ad € 40,00 + iva).

4. Mantenimento dei rapporti – Molte controversie nascono da incomprensioni o da episodi di mancata (o errata) comunicazione tra le persone, che vedono così incrinarsi il loro rapporto professionale, amichevole o familiare. L’attività del mediatore consiste nell’assistere i litiganti nel percorso di individuazione ed esplorazione dei reali interessi sottesi alla controversia, ricreando quegli spazi comunicativi che si credevano ormai interrotti. La riscoperta di un dialogo e la presa di coscienza dei motivi di attrito consente pertanto alle parti di recuperare e a volte rinforzare i rapporti collaborativi (professionali e non).

5. Riservatezza – La mediazione riguarda solo le parti direttamente in lite e, eventualmente, i loro consulenti, oltre che il mediatore. Le dichiarazioni rese e le documentazioni acquisite nel corso del procedimento non possono in alcun modo essere utilizzate quali prove nel successivo (ed eventuale) giudizio ordinario. Lo stesso mediatore è soggetto al vincolo della riservatezza e non può essere chiamato (ne’ obbligato) a testimoniare sulle dichiarazioni e/o documenti acquisiti durante la mediazione. Allo stesso modo, non è ammessa la prova testimoniale o il giuramento decisorio sul contenuto di tali dichiarazioni.

6. Incentivi fiscali – Tutti gli atti della procedura sono esenti da bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, il relativo contratto è esente da imposta di registro fino al valore di € 50.000,00. Oltre tale valore, l’imposta si calcola solo sulla parte eccedente. In caso di successo della mediazione, alle parti è riconosciuto un credito d’imposta per le somme pagate all’organismo fino alla concorrenza di € 500,00. Qualora la mediazione non riuscisse il credito d’imposta è ridotto alla metà.

COME DIVENTARE MEDIATORE

La figura del mediatore conciliatore La figura del geometra mediatore/conciliatore è divenuta estremamente attuale con l’introduzione del procedimento di conciliazione obbligatoria per le controversie civili e commerciali, introdotto decreto legislativo n. 28 del 2010 e divenuto obbligatorio il 21 marzo 2011 Il geometra mediatore/conciliatore è un professionista, terzo ed imparziale, specificamente abilitato che con il suo intervento facilita, struttura e coordina la negoziazione al fine di far emergere una soluzione condivisa dalle Per diventare mediatore occorre:

1. Abilitarsi mediante il corso base accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 della durata di 50 + 4 ore di esame di valutazione finale

L’abilitazione conseguita non fa scattare nessun obbligo né di tirocinio ne di formazione, si è “mediatori inattivi” L’obbligo nasce solo nel caso in cui si offre la propria disponibilità a mediare ad uno o più (max 5) organismi di mediazione iscritti nel ROM tenuto presso il ministero di Giustizia e si diventa mediatori attivi INTERPROFESSIONALE GEO­C.A.M. con sede in Roma, Via Cavour179/A operante la SEZIONE DISTACCATA di tale organismo. Per poter svolgere l’attività di mediazione con GEO­C.A.M. occorre: Tra gli enti accrediati, accreditati presso Ministero della Giustizia con il n° 922 figura in nostro “ ORGANISMO DI MEDIAZIONE


Presso il nostro collegio, sin dal settembre 2012 è stata istituita ed è:

  1. Frequentare il corso di 6 ore per le “linee Guida “ con valutazione finale organizzato dall’Associazione GEO­C.A.M.
  2. Iscriversi all’Associazione GEO – C.A.M – iscrizione annuale pari ad € 50,00 + IVA 22% = € 61,00
  3. Iscriversi all’Organismo di Mediazione GEO.C.A.M – iscrizione annuale pari ad € 130,00 +IVA 22% = € 158,60
  4. Frequentare il corso di aggiornamento annuale richiesto dalla GEO­C.A.M. di 12 ore dell’importo di € 120,00 valido anche come corso di aggiornamento biennale previsto dal D.M. 180/2010
  5. Impegnarsi a effettuare n° 20 sessioni di tirocinii assistiti durante gli incontri di mediazione che si svolgono nell’Organismo di mediazione nel biennio successivo all’iscrizione 2.

Solo i “mediatori attivi” in regola con quanto sopra potranno essere nominati mediatori dal responsabile dell ORGANISMO DI MEDIAZIONE INTERPROFESSIONALE GEO-C.A.M nelle eventuali mediazioni che si presenteranno nelle sezioni distaccate.

CTU

Clicca qui per scaricare le slide con le istruzioni della procedura per la trasmissione telematica delle perizie.